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Fiscalità

LEGGE BILANCIO 2026 – L’IPER-AMMORTAMENTO

29 Gennaio 2026

L’art.1 co. 427 – 436 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha previsto una nuova maggiorazione del costo d’acquisto, ai fini degli ammortamenti, per gli investimenti in beni strumentali 4.0 o finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, nota come iper-ammortamento.

L’agevolazione sostituisce, di fatto, i precedenti bonus investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 e il bonus investimenti transizione 5.0.

Tabella riepilogativa

La seguente tabella riassume i tratti essenziali dell’agevolazione.

Ambito Caratteristiche del nuovo iper-ammortamento
Soggetti beneficiari Soltanto titolari di reddito d’impresa.
Ambito temporale Investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028.
Investimenti agevolabili Sono agevolabili gli investimenti in:

  • beni strumentali nuovi materiali di cui all’Allegato IV alla L. 199/2025 e immateriali di cui all’Allegato V alla L. 199/2025 (beni materiali e immateriali 4.0 aggiornati);
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Misura
dell’agevolazione
La maggiorazione è differenziata in base all’ammontare degli investimenti, secondo una logica “a scaglioni”.
La maggiorazione è pari, per tutti i beni agevolabili, al:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
Accesso
all’agevolazione
Non automatica, occorre presentare apposite comunicazioni al GSE.
Fruizione
dell’agevolazione
L’agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione extracontabile da effettuare nel modello REDDITI.

Per accedere ai nuovi iper-ammortamenti è necessaria la presentazione, da parte dell’impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Condizioni per la spettanza dell’agevolazione

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’iper-ammortamento è comunque subordinata a:

Momento di effettuazione dell’investimento

Al fine di individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera effettuato, e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato, dovrebbero rilevare le regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR.

Pertanto, per i beni mobili, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute (art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR):

Per il leasing, rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore.

Investimenti agevolabili

L’iper-ammortamento è riconosciuto per gli investimenti in (art. 1 co. 429 della L. 199/2025):

 

Caratteristiche generali dei beni

In linea di massima, i beni devono essere:

destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.


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