LEGGE BILANCIO 2026 – L’IPER-AMMORTAMENTO
L’art.1 co. 427 – 436 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha previsto una nuova maggiorazione del costo d’acquisto, ai fini degli ammortamenti, per gli investimenti in beni strumentali 4.0 o finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, nota come iper-ammortamento.
L’agevolazione sostituisce, di fatto, i precedenti bonus investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 e il bonus investimenti transizione 5.0.
Tabella riepilogativa
La seguente tabella riassume i tratti essenziali dell’agevolazione.
| Ambito | Caratteristiche del nuovo iper-ammortamento |
| Soggetti beneficiari | Soltanto titolari di reddito d’impresa. |
| Ambito temporale | Investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028. |
| Investimenti agevolabili | Sono agevolabili gli investimenti in:
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| Misura dell’agevolazione |
La maggiorazione è differenziata in base all’ammontare degli investimenti, secondo una logica “a scaglioni”. La maggiorazione è pari, per tutti i beni agevolabili, al:
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| Accesso all’agevolazione |
Non automatica, occorre presentare apposite comunicazioni al GSE. |
| Fruizione dell’agevolazione |
L’agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione extracontabile da effettuare nel modello REDDITI. |
Per accedere ai nuovi iper-ammortamenti è necessaria la presentazione, da parte dell’impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Condizioni per la spettanza dell’agevolazione
Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’iper-ammortamento è comunque subordinata a:
- il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Momento di effettuazione dell’investimento
Al fine di individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera effettuato, e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato, dovrebbero rilevare le regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR.
Pertanto, per i beni mobili, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute (art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR):
- alla data della consegna o spedizione;
- ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Per il leasing, rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore.
Investimenti agevolabili
L’iper-ammortamento è riconosciuto per gli investimenti in (art. 1 co. 429 della L. 199/2025):
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 30.12.2025 n.199, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d’imposta transizione 5.0).
Caratteristiche generali dei beni
In linea di massima, i beni devono essere:
- strumentali;
- nuovi;
- prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo;
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.