Imposta di bollo su fatture elettroniche – nuove scadenze
In generale sulle operazioni non assoggettate ad Iva, di ammontare superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo.
L’imposta è dovuta:
- sulle operazioni fuori campo Iva ex articolo 15 D.P.R. 633/1972 oppure ex articolo 7-ter D.P.R. 633/1972;
- sulle operazioni non imponibili con dichiarazione di intento di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972;
L’imposta non è, invece applicata sulle operazioni relative a cessioni di beni all’estero non imponibili articolo 8, comma 1, lettere a) o b), D.P.R. 633/1972.
A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, i termini e le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono stati oggetto di recente modifica, per cui dal 01.01.2021 l’articolo 1 D.M. 4.12.2020 stabilisce che:
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l‘ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (quindi 31 maggio, 30 novembre, 28 febbraio);
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (quindi 30 settembre).
Inoltre viene precisato che:
- nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (quindi 30 settembre);
- nel caso in cui l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (quindi 30 settembre).
Il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia, nell’area riservata del soggetto passivo Iva, con addebito su conto corrente bancario o postale o tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 2521 per il 1° trimestre;
- 2522 per il 2° trimestre;
- 2523 per il 3° trimestre;
- 2524 per il 4° trimestre.