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Fiscalità

Imposta di bollo su fatture elettroniche – nuove scadenze

01 Febbraio 2021

In generale sulle operazioni non assoggettate ad Iva, di ammontare superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo.

L’imposta è dovuta:

L’imposta non è, invece applicata sulle operazioni relative a cessioni di beni all’estero non imponibili articolo 8, comma 1, lettere a) o b), D.P.R. 633/1972.

A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, i termini e le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono stati oggetto di recente modifica, per cui dal 01.01.2021 l’articolo 1 D.M. 4.12.2020 stabilisce che:

Inoltre viene precisato che:

 

Il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia, nell’area riservata del soggetto passivo Iva, con addebito su conto corrente bancario o postale o tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:


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