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Fiscalità

Commissioni pos – dal 1° luglio via al credito d’imposta

03 Settembre 2020

Nell’anno 2019 con Decreto Legge n° 124 venne istituito un credito d’imposta sulle commissioni pagate per le transazioni effettuate con carte di credito.

Il giorno 31 Agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta.

Per memoria si riportano tratti salienti della normativa per l’utilizzo:

spetta agli esercenti attività di impresa, arte o professioni un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari.

Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi:

 

Nell’ambito della disciplina in esame sono previsti specifici obblighi informativi:

 

Le informazioni appena richiamate devono essere trasmesse agli esercenti per via telematica (tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli stessi) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Il credito d’imposta, calcolato alla luce dei dati trasmessi dai prestatori dei servizi di pagamento, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando il codice tributo istituito con la risoluzione AdE 48/E/2020 (“6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”).

L’appena richiamato codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” e può essere utilizzato sia per indicare gli importi a credito derivanti dall’utilizzo del credito d’imposta, sia gli importi a debito connessi al riversamento dell’agevolazione.

I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” devono essere valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.

Si ricorda, da ultimo, che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

L’agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti sul funzionamento per gli aiuti de minimis.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.


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