Banche e classificazione di crediti deteriorati
A partire dal 1° gennaio 2021, nei rapporti con il sistema bancario, bisogna porre particolare attenzione alla nozione di credito deteriorato. Il credito deteriorato, innanzitutto identifica lo stato di inadempienza di un cliente verso la banca.
È importante conoscere le nuove disposizioni per evitare il default anche nel caso di importi di modesta entità, conoscendo i limiti di tolleranza nel caso in cui non si riescano a rispettare puntualmente le scadenze di pagamento previste dal contratto.
Le esposizioni verso una banca o un intermediario finanziario sono classificate come deteriorate se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi e, nel contempo, l’obbligazione sia considerata rilevante, ossia abbia superato una prefissata soglia di materialità.
Dal 1° gennaio 2021 questa soglia diventa più stringente. La classificazione a “default” avverrà automaticamente per arretrati relativi a uno o più finanziamenti di ammontare superiore a 500 euro (soglia assoluta) che rappresentino più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca (soglia relativa). Per le persone fisiche e le Pmi con esposizioni nei confronti della stessa banca di un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro (cosiddette esposizioni al dettaglio), la soglia in valore assoluto è ridotta a 100 euro.
Inoltre, diversamente dal passato, non sarà più consentito compensare gli importi scaduti con le linee di credito non utilizzate, in questo caso è necessario che il debitore si faccia parte attiva utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.
Si ricorda che la classificazione come credito deteriorato di una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni dell’impresa nei confronti della stessa banca, salvo che per quelle classificate “al dettaglio”. In quest’ultimo caso, la banca può decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito.
È prevista la possibilità di uscita dallo stato di default. Secondo la nuova disciplina, ciò può avvenire trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per tale classificazione. Durante questo periodo la banca è tenuta a valutare l’effettività e la permanenza del miglioramento della qualità creditizia del cliente.
È importante sottolineare che la nuova disciplina non modifica nella sostanza i criteri di segnalazioni alla Centrale dei rischi. Inoltre, essa non introduce nessun divieto di sconfinamento se questo è consentito dalla banca nel rispetto della propria policy interna. La condizione di default, tuttavia, rappresenta un indicatore di cattiva qualità del credito e incide sul relativo costo.