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Lavoro

Detassazione incrementi della produttività anno 2014

10 Luglio 2014

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. recante la “Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2014.
Le misure trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta sostitutiva.
La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’agevolazione non può essere superiore ad euro 3.000 lordi.
Continuano ad essere applicate le norme previste dal D.P.C.M- 22/01/2013, con il quale sono state declinate le modalità di attuazione della agevolazione.
L’applicazione dei contenuti del D.P.C.M. del 2013 consente di ribadire al riguardo alcuni orientamenti interpretativi già espressi dal Ministero.
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
L’erogazione di tali somme deve avvenire “in esecuzione di contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”
Resta ferma, la possibilità, per le aziende prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale, di sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale.
RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA’
Per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione.
Si ribadisce, che, trattasi di voci retributive valorizzate separatamente all’interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazioni in relazione all’andamento dell’impresa. Più in particolare tali voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una efficienza aziendale. Tali voci retributive possono infatti fare riferimento alternativamente ad indicatori di produttività, redditività qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità della agevolazione.

A titolo puramente esemplificativo, tali voci possono essere collegate:
– All’andamento del fatturato;

– Ad una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si da riscontro;
– A minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie;
– Alla lavorazione di periodi di riposo (ad es. ROL)
– A prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal CCNL di categoria;
– A premi di rendimento o produttività, ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall’azienda come: a ciclo continuo, sistemi di banca delle ore, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche.
Qualora, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della produttività, gli accordi collettivi territoriali o aziendali prevedano, in particolare:
– Modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda;
– Modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive o orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti collettivi nazionali e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro,
tali modifiche potranno comportare l’applicazione delle agevolazioni sulle corrispondenti quote orarie ed eventuali maggiorazioni.
In via alternativa il D.P.C.M. del 2013 aveva già introdotto una ulteriore definizione di retribuzione di produttività, intendendo per essa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate:
A) Ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
B) Introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane.

C) Adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie, con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
D) Attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
In sostanza, in questa seconda ipotesi, il Decreto consente l’applicabilità della agevolazione qualora si dia esecuzione a contratti collettivi che prevedano congiuntamente l’introduzione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di cui alle lettere A) – B) – C) – D).
Tali interventi migliorativi possono dunque consistere, anche in tal caso a titolo puramente esemplificativo, nella introduzione di turnazioni orarie che consentono un più efficiente utilizzo delle strutture produttive, unitamente alla distribuzione delle ferie che consenta un utilizzo continuativo delle stesse strutture, nonché in una più ampia fungibilità di mansioni tale da consentire un impiego più flessibile del personale.
Tali interventi migliorativi possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo e pertanto appare possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie, pur sempre però nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Decreto.
Si ricorda infine, che, in relazione a contratti aziendali, ed eventualmente contratti territoriali, sottoscritti prima del D.P.C.M. 2013 ma ancora in vigore, è possibile applicare l’agevolazione in esame a condizione di una rispondenza di tutte o di alcune delle misure già contenute nei citati contratti con le previsione dello stesso D.P.C.M.;
Inoltre, si fa presente che, l’indicatore quantitativo del miglioramento della produttività non costituisce necessariamente una “fotografia” di un incremento del fatturato aziendale ma è sufficiente che sia comunque suscettibile di una contabilizzazione da parte dell’impresa e quindi anche la modifica degli orari aziendali, in quanto oggettivamente identificabile e quantitativamente misurabile, può validamente rispondere alle citate condizioni di Legge.


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