Chiudi
Economia

CANONE RAI “SPECIALE”

09 Luglio 2014

Secondo quanto desumibile dal sito RAI, devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458).
Con nota del 22 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo. In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue, ad esempio, che di per sé i personal computer, anche collegati in rete, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca).R.D.L.21/02/1938 n.246.
Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell’attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI.

 

 


Condividi