Comunicazione lavoratori interinali
La normativa in materia di lavoratori somministrati prevede che, a carico dell’utilizzatore, gravi l’onere di comunicare ogni 12 mesi alle RSU/RSA se esistenti o, in caso contrario, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentativi sul territorio alcuni dati importanti ai fini della tutela dei lavoratori somministrati.
In particolare, con scadenza 31.01.2018, va comunicato quanto segue:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata degli stessi;
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La comunicazione è obbligatoria e, in caso di violazione della disposizione enunciata all’art. 36 comma 3 del D.Lgs. 81/2015 e successive modificazioni, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che, a seconda dei casi potrà andare da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.250,00.
Si ricorda, inoltre, che ogni contratto di lavoro interinale stipulato deve essere inserito nel Libro Unico del Lavoro.