Omesso e tardivo versamento delle ritenute previdenziali – Installazione di impianti audiovisivi
Omesso e tardivo versamento delle ritenute previdenziali
Riferimenti
- Inps, Circolare n. 23 del 2 febbraio 2018
- Inps, Messaggio n.437 del 31 gennaio 2018
Omesso versamento
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n.8/2016, sono state depenalizzate alcune ipotesi di reato in materia di lavoro e legislazione sociale; in particolare è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, qualora l’ammontare annuo dell’omesso versamento sia inferiore ad euro 10.000,00.
Nel caso sopra esposto, è prevista una sanzione amministrativa da € 10.000,00 ad € 50.000,00.
Il reato, punibile con la reclusione fino ad anni 3, congiunta alla sanzione pecuniaria di € 1.032,00, si configura nel caso in cui gli omessi versamenti delle ritenute previdenziali risultino superiori ad € 10.000,00 annui.
I versamenti che concorrono al raggiungimento della suddetta soglia sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente (da versare entro il 16 gennaio dell’annualità considerata), fino a quelli relativi al mese di novembre dell’anno in corso (da versare entro il 16 dicembre).
Tardivo versamento
Con la Circolare n.23 del 2 febbraio 2018 l’Inps, comunica una variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018 (pari allo 0,1% nell’anno 2017).
La misura dell’interesse legale pari allo 0,3% si applica per le prestazioni pensionistiche ed alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2018.
Per le posizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2018, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
Installazione di impianti audiovisivi
L’art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo, anche a distanza, dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Le aziende che intendono installare, nei luoghi adibiti al lavoro, impianti di videosorveglianza, in difetto di accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l’obbligo di munirsi di una apposita autorizzazione, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ovvero dalla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Tale autorizzazione è necessaria ai fini di installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi.
L’istanza di autorizzazione deve essere corredata da:
- Relazione firmata del legale rappresentante illustrante:
- specificazione delle esigenze organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro, di tutela del patrimonio aziendale poste a fondamento dell’istanza;
- le modalità di funzionamento, conservazione dei dati e loro gestione, nonché elementi quali:
- le caratteristiche tecniche delle telecamere installate;
- le modalità di funzionamento del dispositivo di registrazione;il numero di monitor presenti ed il loro posizionamento;
- i tempi di conservazione delle immagini ed eventuali motivazioni del prolungamento;
- specifiche di modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza.
- due marche da bollo da € 16,00, una per l’istanza e una per il rilascio del provvedimento;
- una busta affrancata, se richiesto il recapito del provvedimento autorizzativo a mezzo posta racco- mandata a/r.
Si fa presente che in mancanza degli elementi minimi, l’istanza verrà considerata incompleta e, laddove tali mancanze non verranno sanate, l’autorizzazione non potrà essere rilasciata.
In caso di mancanza di accordo con le organizzazioni sindacali o, in assenza di autorizzazione rilasciata da parte della Direzione Territoriale del Lavoro, le registrazioni non possono costituire materiale probatorio ed inoltre, in caso di verifica, l’ispettore impartirà una prescrizione ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994 al fine di far cessare l’illecito e far rimuovere gli impianti stessi.
In caso di violazione al disposto legislativo, viene prevista una ammenda che va da 154,00 a 1.549,00 euro, ovvero l’arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 Legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.