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Lavoro

BONUS IN BUSTA PAGA

20 Maggio 2014

Il Decreto Legge n. 66/2014, in vigore dal 24.04.2014, introduce un “BONUS” di importo massimo annuo pari a 640 euro, da riconoscere mensilmente in busta paga, ai lavoratori titolari di redditi non superiori a 26.000 euro annui.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti potenzialmente beneficiari del bonus sono i lavoratori che percepiscono:

–         Redditi di lavoro dipendente;

–         I compensi percepiti, entro il limite dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dei lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

–         Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;

–         I compensi per l’attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto;

–         Le remunerazioni dei sacerdoti;

–         I compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

LIMITI REDDITTUALI

L’ammontare del bonus spettante ai soggetti sopraindicati è quantificato in funzione del reddito complessivo posseduto.

In particolare per redditi da 8.000 a 24.000 euro spettano euro 640,00 annui, per redditi da euro 24.001 a 26.000 il bonus deve essere riproporzionato.

Il riconoscimento del bonus è subordinato al fatto che sia positiva l’imposta lorda, determinata sul reddito complessivo del lavoratore al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente.

QUANTIFICAZIONE BONUS SPETTANTE

Come anticipato in precedenza, il bonus è fissato in euro 640 su base annua. In presenza di un reddito complessivo annuo superiore a 24.000 ma non a euro 26.000, il bonus è ridotto in proporzione al reddito.

Il DL n. 66/2014 chiarisce che il bonus

–         È rapportato al periodo di lavoro nell’anno

–         È riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta ripartendolo tra le retribuzioni erogate successivamente al 24 aprile 2014 (data di entrata in vigore del provvedimento).

ADEMPIMENTI A CARICO DATORE LAVORO

Riconoscimento in via automatica

I datori di lavoro sono tenuti a riconoscere il bonus in via automatica, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta da parte dei lavoratori, a partire dalle retribuzioni relative al mese di Maggio 2014.

Modalità di recupero del bonus

Il bonus verrà recuperato dal datore di lavoro, tramite modello F24 utilizzando gli importi a debito delle ritenute IRPEF e se non sufficienti, per la differenza, con i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo d’imposta.

Esposizione del bonus su CUD e 770

L’importo del bonus riconosciuto dovrà essere indicato sul modello CUD.

Le ritenute IRPEF non versate per effetto del recupero del predetto bonus dovranno essere evidenziate nel Modello 770.

CREDITO NON SPETTANTE

I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del bonus, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro derivante da ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il bonus eventualmente erogato nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione, e , comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Il contribuente che abbia, comunque, percepito dal datore di lavoro, un bonus in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

A tal proposito lo Studio provvederà ad inoltrare all’azienda “Informativa al lavoratore ai fini del riconoscimento del BONUS” e relativa comunicazione che il lavoratore dovrà compilare, sottoscrivere e restituire al datore di lavoro.

 

 

 

 


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