JOBS ACT: convertito in Legge il D.L. 34/2014 (Jobs Act)
E’ stato convertito in Legge il Decreto Legge 34 del 20 marzo 2014. Il Provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 19.05.2014, contiene alcune variazioni al Decreto Legge sulle misure di semplificazione per i datori di lavoro, tra le quali:
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
- Possibilità di instaurare contratti a termine fino ad un massimo di 36 mesi senza indicazione di alcuna causale;
- Possibilità di prorogare il contratto a termine (nel limite di 36 mesi) fino ad un massimo di cinque volte, (nella versione originale erano otto),condizionate dallo svolgimento della stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto iniziale.
Il numero complessivo dei rapporti a termine, non può superare il 20% dell’organico complessivo, le imprese che occupano fino a cinque dipendenti possono, comunque, sempre stipulare un contratto a tempo determinato, al superamento del quale dovrà essere pagata una sanzione amministrativa pari al 20% o al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto.
Solo in caso di interruzione del rapporto di lavoro, si devono mantenere i “termini di stacco”, dieci o venti giorni a seconda della durata del contratto iniziale.
La disciplina transitoria prevede che, per i datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge occupino lavoratori a termine oltre tale soglia, l’obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% scatterà a decorrere dal 2015, sempre che la contrattazione collettiva o aziendale non fissi un limite di percentuale più favorevole.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
- Il contratto deve contenere in forma “sintetica” Il Piano Formativo Individuale, (il testo originale aboliva l’obbligo di redazione in forma scritta del piano formativo);
- Possibilità per i datori con almeno 50 dipendenti, di assumere nuovi apprendisti solo se nei 36 mesi precedenti sia proseguito a tempo indeterminato il rapporto di lavoro di almeno il 20% degli apprendisti già in forza.
- Nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la retribuzione è calcolata tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, retribuite al 100% nonché delle ore di formazione retribuite nella misura del 35% .
- L’obbligo per la Regione di comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
DURC
- In tema di DURC è previsto che la verifica della regolarità contributiva avvenga, da chiunque vi abbia interesse, compresa la stessa impresa, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. Si attendono aggiornamenti delle modalità di richiesta agli Enti.