Chiudi
Fiscalità

Rimborso spese a sportivi dilettanti

12 Maggio 2014

Nell’ambito del mondo delle Associazioni sportive dilettantistiche e delle normative che ne disciplinano il settore, assume particolare rilievo anche il tema dei rimborsi delle spese come INDENNITA’ CHILOMETRICHE sostenute in relazione all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. In tale categoria sembrano rientrare anche i collaboratori amministrativo-gestionali.

Una recente risoluzione (n° 38/E) dell’Agenzia delle Entrate, fornisce alcuni chiarimenti anticipando che non esiste una specifica disciplina civilistica per l’attività di sportivi dilettanti, mentre fiscalmente, tale attività è riconducibile tra i redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR.

Da ciò ne consegue che le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito in presenza di entrambi i seguenti parametri:

1) effettuazione della trasferta fuori dal Comune di residenza o di dimora del percettore e non rispetto alla sede dell’organismo erogante;

2) quantificazione analitica in relazione al tipo di veicolo, ai Km percorsi e con riferimento al costo determinato dalla tabella ACI, avuto riguardo ai limiti previsti fiscalmente per autoveicoli con potenza non superiore a 17 cv fiscali o 20 se con motore diesel.

Qualora si trattasse di spostamenti all’interno del Comune di residenza, o in caso di mancata documentazione di dette spese, le indennità corrisposte NON concorreranno ugualmente alla formazione del reddito del percipiente, sino alla franchigia dei 7.500 euro, ove rientrano le indennità, i premi e compensi percepiti nonché i rimborsi forfettari.

Va rammentato che l’Associazione deve richiedere e conservare adeguata documentazione a supporto.

Per finire, quanto sopra esposto vale solo quando l’attività svolta sia effettivamente quella prevista dall’art. 67 c. 1 lett. m) del TUIR (prestazioni di natura non professionale), e non quella di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, per i quali rapporti valgono altre regole.


Condividi