Lavoratori a contatto con minori
A seguito del D.Lgs. n. 39/2014 è imposto a coloro che impieghino soggetti in attività a contatto diretto con i minori, di richiedere agli stessi lavoratori il certificato penale del casellario giudiziale.
A partire dal 6 aprile 2014, i datori di lavoro sono obbligati a richiedere il certificato penale del casellario all’interno del contratto di lavoro. Tale obbligo graverà solo sui soggetti datori di lavoro, persone fisiche, enti o associazioni, che intendano stipulare un contratto di lavoro di qualsiasi natura avente ad oggetto l’esercizio di un’attività a contatto con minori.
Ciò è ribadito dalla nota di chiarimento del Ministero di Giustiziala ove è specificato che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”.
Ciò premesso, non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”).
L’obbligo si applica ai soli rapporti di lavoro instaurati a partire dalla data di entrata in vigore della norma e quindi non si applica ai rapporti di lavoro già in corso prima del 6 aprile 2014.
Il datore di lavoro avrà l’onere di richiedere il certificato penale all’ufficio del casellario giudiziale presentandosi con il “modello per la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte del datore di lavoro” e il “modello per l’acquisizione del consenso dell’interessato alla richiesta del datore di lavoro”.
Nelle more del rilascio del certificato il datore di lavoro potrà comunque assumere il lavoratore purché questo ultimo sottoscriva una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale dichiari l’assenza di condanne a suo carico ex artt. 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinquies, 600-undecies ovvero di non essere destinatario di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino un contatto diretto e regolare con minori.
Il mancato adempimento dell’obbligo nell’instaurazione del rapporto di lavoro comporterebbe l’emanazione di una sanzione amministrativa imputabile al datore di lavoro.