IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Il mercato della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili ha suscitato l’attenzione degli operatori in relazione agli adempimenti di carattere fiscale riguardanti lo svolgimento di questa particolare attività.
Analizziamo in questo contesto la questione sulla qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti e alle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria.
PROFILO MOBILIARE o IMMOBILIARE
atteso che la loro qualificazione di bene mobile o immobile non si presta ad una interpretazione univoca, si ritiene opportuno derivare la loro qualificazione dalla loro rilevanza catastale.
Gli impianti fotovoltaici si considerano beni immobili quando vanno dichiarati al catasto. In particolare quando:
- costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10;
- risultano posizionati sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni oesclusive di un fabbricato, e per esse sussiste l’obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto,che sussiste allorquando l’impianto fotovoltaico integrato ad un immobile ne incrementa il valorecapitale di una percentuale pari al 15% o superiore.
In tale caso, l’impianto non è soggetto ad autonomo accatastamento, ma determina un incremento della rendita catastale.
Gli impianti fotovoltaici si considerano beni mobili quando soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- la potenza nominale dell’impianto non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita;
- la potenza nominale complessiva in chilowatt non è superiore a 3 volte il numero delle unità immobiliarile cui parti comuni sono servite dall’impianto, sia se installate sul suolo, sia se integrate agli immobili;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento, e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3.
IMPOSTE DIRETTE – bene mobile
Il costo sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell’art. 102
TUIR, (per lavoratori autonomi secondo l’art. 54 TUIR) a titolo di ammortamento con aliquota del 9%,
quando utilizzato da persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa,
IMPOSTE DIRETTE – bene immobile
Il costo sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell’art. 102 TUIR, quando utilizzato da persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa (ai sensi dell’art. 54 TUIR per i lavoratori autonomi se hanno acquisto l’impianto nel periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, o dal corrente anno 2014), a titolo di ammortamento. Per quanto riguarda l’aliquota applicabile si ritiene di far riferimento al settore dell’energia alla voce fabbricati destinati all’industria corrispondente alla percentuale del 4%.
IMPOSTE DIRETTE – interventi su beni di terzi
Qualora l’immobile sul quale vengono integrati i pannelli fotovoltaici, sia di proprietà di terzi, il relativo costo configura una spesa di manutenzione straordinaria, inscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali se NON è separabile dai beni immobili ai quali si riferisce, oppure nel caso mantenga la sua individualità tra le immobilizzazioni materiali, concorrendo alla determinazione del reddito mediante la imputazione come spesa relativa a più esercizi, nel primo caso, e con la procedura dell’ammortamento nel secondo caso.
Si tralascia l’ulteriore interessante approfondimento in materia Iva.
Distinti saluti.