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Fiscalità

Fatture differite – data emissione

25 Settembre 2019

Finalmente chiarito il dubbio sull’individuazione della data di emissione delle fatture differite.

È una possibilità, non un obbligo, l’indicazione nelle fatture differite della data dell’ultima operazione effettuata. In alternativa e a seconda dei casi, il soggetto emittente potrà riportare il giorno di emissione della stessa o la data di fine mese “rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta”. Con la risposta a interpello n. 389, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento molto atteso, che contribuirà, verosimilmente, a una semplificazione nel processo di fatturazione elettronica differita.

La questione era sorta all’indomani della pubblicazione della circolare 17 giugno 2019 n. 14, nella quale l’Amministrazione finanziaria aveva precisato che qualora per tre cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto, avvenute con consegna dei beni in data 2, 10 e 28 settembre, il cedente avesse voluto emettere un’unica fattura, avvalendosi del disposto di cui all’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72, la stessa avrebbe potuto essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 ottobre, “valorizzando la data (…) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019)”.

Nella risposta n. 389/2019, riprendendo l’esempio della circolare n. 14/2019, l’Amministrazione finanziaria ritiene possibile anche l’indicazione della data del 30 settembre, ultimo giorno del mese, ferma restando la facoltà di trasmissione della e-fattura differita entro il 15 ottobre.


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