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Fiscalità

Bonus facciate

25 Febbraio 2020

La detrazione del 90% relativa al bonus facciate riguarda anche gli immobili detenuti dai soggetti che conseguono reddito d’impresa: persone fisiche, enti, società di persone e società di capitali.

Il bonus, costituito da una detrazione d’imposta, spetta nella misura del 90% della spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico: per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali si deve rispettare il criterio di competenza.

Ai fini dell’imputazione delle spese, la circ n. 2/2020 precisa che per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali vale il criterio della competenza di cui all’art. 109 del TUIR, “a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito”; per le prestazioni di servizi rileva, quindi, la data di ultimazione degli interventi.

Secondo tale precisazione, quindi, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, per i soggetti in contabilità semplificata si derogherebbe al principio di cassa (art. 66 del TUIR) e sarebbero da imputare al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 le spese per il rifacimento della facciata, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori e indipendentemente dalla data dell’effettivo pagamento.

Tutti i titolari di reddito di impresa, inoltre, siano essi soggetti IRPEF o IRES (società di persone o società di capitali) non devono effettuare il pagamento delle spese con bonifico per beneficiare del bonus facciate.

Il bonus è costituito da una detrazione d’imposta recuperabile in sede di dichiarazione dei redditi. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi


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