CREDITO D’IMPOSTA SUI PRODOTTI RICICLATI
Sono finalmente noti i criteri di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi riciclati nel biennio 2023-2024, di cui all’articolo 1, commi 686 – 690, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).
Il Decreto del Ministero Dell’ambiente e Della Sicurezza Energetica del 2.4.2024, pubblicato in G.U. n. 117 del 21.5.2024, definisce l’ambito applicativo soggettivo e oggettivo, i requisiti tecnici e le certificazioni necessarie nonché l’iter di accesso alla misura e le modalità di fruizione.
L’incentivo consiste in un credito d’imposta in regime de minimis, in misura pari al 36% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, nel 2023 e nel 2024, entro il limite di credito annuo per beneficiario di 20.000 euro e di risorse finanziarie stanziate dalla Legge di Bilancio 2023 di 5.000.000 euro per ciascun anno.
I soggetti beneficiari sono le imprese, costituite, regolarmente iscritte e “attive” presso il Registro Imprese, che svolgono un’attività economica in Italia.
Le spese ammissibili sono relative all’acquisto dei seguenti prodotti e imballaggi riciclati, in possesso dei requisiti tecnici e delle certificazioni elencati in Allegato 1 al D.M. 2.4.2024:
– prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata o da altro circuito post-consumo degli imballaggi in plastica;
– imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi gli imballaggi in carta e cartone (eccetto gli imballaggi in carta stampati con inchiostri, gli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e gli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili) e gli imballaggi in legno non impregnati;
– imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
– imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
– imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
I beni acquistati devono risultare effettivamente immessi nel ciclo produttivo del soggetto beneficiario, con conseguente inammissibilità delle merci da rivendita.
Le fatture di acquisto (a cui si riferiscono le spese ammissibili) devono risultare regolarmente pagate dal conto corrente intestato al soggetto beneficiario e con modalità “che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l’immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture”.
Anche a tal fine è necessaria l’attestazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del presidente del Collegio Sindacale o del revisore legale in carica o di un revisore legale iscritto al registro dei revisori o di un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo
dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
L’iter di accesso alla misura prevede l’invio di un’istanza telematica, entro 60 giorni dall’attivazione della procedura informatica che sarà accessibile dal sito istituzionale del Ministero www.mase.gov.it all’apertura di ciascuno dei due sportelli:
– sportello relativo all’annualità 2024, avente ad oggetto le spese sostenute nel 2023 entro il limite di risorse stanziate di 5.000.000 euro;
– sportello relativo all’annualità 2025, avente ad oggetto le spese sostenute nel 2024 entro il limite di risorse stanziate di 5.000.000 euro.
Nella gestione della procedura di concessione il Ministero si avvale della collaborazione di Invitalia.
L’agevolazione è liberamente cumulabile con altre misure che non si configurino come aiuti di Stato “a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto”.
Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D. Lgs. 241/1997, senza l’applicazione dei limiti, di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, “decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati” recanti l’elenco dei beneficiari e il credito d’imposta riconosciuto.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.