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Economia

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

24 Febbraio 2014

Il mercato della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili ha suscitato l’attenzione degli operatori in relazione agli adempimenti di carattere fiscale riguardanti lo svolgimento di questa particolare attività.
Analizziamo in questo contesto la questione sulla qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti e alle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria.

PROFILO MOBILIARE o IMMOBILIARE
atteso che la loro qualificazione di bene mobile o immobile non si presta ad una interpretazione univoca, si ritiene opportuno derivare la loro qualificazione dalla loro rilevanza catastale.
Gli impianti fotovoltaici si considerano beni immobili quando vanno dichiarati al catasto. In particolare quando:

In tale caso, l’impianto non è soggetto ad autonomo accatastamento, ma determina un incremento della rendita catastale.
Gli impianti fotovoltaici si considerano beni mobili quando soddisfano uno dei seguenti requisiti:

IMPOSTE DIRETTE – bene mobile
Il costo sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell’art. 102
TUIR, (per lavoratori autonomi secondo l’art. 54 TUIR) a titolo di ammortamento con aliquota del 9%,
quando utilizzato da persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa,
IMPOSTE DIRETTE – bene immobile
Il costo sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell’art. 102 TUIR, quando utilizzato da persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa (ai sensi dell’art. 54 TUIR per i lavoratori autonomi se hanno acquisto l’impianto nel periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, o dal corrente anno 2014), a titolo di ammortamento. Per quanto riguarda l’aliquota applicabile si ritiene di far riferimento al settore dell’energia alla voce fabbricati destinati all’industria corrispondente alla percentuale del 4%.
IMPOSTE DIRETTE – interventi su beni di terzi
Qualora l’immobile sul quale vengono integrati i pannelli fotovoltaici, sia di proprietà di terzi, il relativo costo configura una spesa di manutenzione straordinaria, inscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali se NON è separabile dai beni immobili ai quali si riferisce, oppure nel caso mantenga la sua individualità tra le immobilizzazioni materiali, concorrendo alla determinazione del reddito mediante la imputazione come spesa relativa a più esercizi, nel primo caso, e con la procedura dell’ammortamento nel secondo caso.
Si tralascia l’ulteriore interessante approfondimento in materia Iva.
Distinti saluti.

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