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Lavoro

VOUCHER: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla nuova comunicazione

19 Ottobre 2016

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, ha fornito le prime indicazioni operativeper la piena applicabilità del Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 che ha modificato la disciplina che regola le comunicazioni obbligatorie dovute dai committenti delle prestazioni di lavoro accessorio.

La prima rilevante novità riguarda il fatto che la nuova comunicazione alle sedi competenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro non sostituisce la previgente comunicazione di inizio attività dovuta all’ INPS, ma si affianca a quest’ultima.

La nuova comunicazione andrà effettuata da, imprenditori agricoli , non agricoli e i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Il nuovo disposto normativo individua allo stato attuale solamente due modalità per inviare la comunicazione:
SMS, oppure
Posta elettronica

In calce alla circolare in esame, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro indica gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni, relativi alla singola sede territoriale dell’ Ispettorato stesso. Indichiamo a titolo di esempio:
Voucher.Novara-VerbaniaCO@ispettorato.gov.it
Voucher.Biella-Vercelli@ispettorato.gov.it

Per quanto riguarda il numero di cellulare cui inviare l’SMS, l’ Ispettorato comunica che l’introduzione di tale modalità di comunicazione è rinviata alla definizione dell’infrastruttura tecnologica necessaria.

Viene altresì precisato che le e-mail inviate dovranno:
– Essere prive di qualsiasi allegato
– Riportare nell’oggetto della e-mail, il codice fiscale e la ragione sociale del committente;
– Riportare nel testo dell’ e-mail :
a. I dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
b. Il luogo della prestazione;
c. Il giorno di inizio e di fine della prestazione;
d. L’ora di inizio e di fine della prestazione riferita a ciascun giorno oggetto della comunicazione.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro consiglia ai committenti di conservare copia delle e-mail trasmesse, anche al fine di semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo.

Modifiche o integrazioni
Eventuali modifiche o integrazioni alla comunicazione effettuata potranno essere inviate, ai medesimi indirizzi di posta elettronica- non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si

riferiscono.

ATTIVITA’ ISPETTIVA E SANZIONI
La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. L’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’ INPS, comporterà l’applicazione della sanzione per maxi lavoro nero (che nel caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni, va da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000).

Il personale ispettivo terrà invece in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra il 08/10/2016 e il 17/10/2016.


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