schede di lavorazione
L’accertamento induttivo può essere utilizzato dall’Amministrazione Finanziaria nel caso non siano state istituite le “schede di lavorazione”. Questo da una recente sentenza della Corte di Cassazione (14-5-2014 n. 10478), la quale ha sostenuto che non possono (le schede) essere ritenute facoltative e discrezionali e vanno, invece valutate al fine di accertare la complessiva regolarità delle scritture contabili.
Per informazione, un accertamento induttivo comporta che, in presenza di contabilità inattendibile l’Ufficio può prescindere in tutto ed in parte dalle scritture contabili e determinare il reddito mediante presunzioni anche non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 39 c.2 DPR 600/73).
Le schede di lavorazione cosa sono e quando devono essere istituite?
Le schede di lavorazione fanno parte delle scritture ausiliarie di magazzino che devono essere tenute da quelle imprese che producono su commessa, sia esterna che interna; devono essere tenute con varie modalità tecniche in relazione alle diverse categorie di imprese.
Prendendo in considerazione, tra le produzioni su commessa, solo quelle relative alla produzione di beni “non di serie” e cioè beni che per loro peculiarità differiscono gli uni dagli altri, quasi sempre commissionati dal cliente, sappiamo che per essi non è possibile ricorrere alla valutazione secondo il criterio L.I.F.O. o similari, ma è necessario valutarli a costi specifici. Da ciò ne segue che è imprescindibile tenere un conto su cui annotare i costi specificamente imputabili alle commesse. Tali situazioni si verificano, ad esempio nel settore edilizio, nel settore dei macchinari e/o impianti specifici.
L’impresa deve quindi rilevare, spesso extra-contabilmente, i beni utilizzati per la realizzazione della commessa, beni che derivano in parte dalla dotazione in magazzino, e beni che invece sono acquistati specificamente per quella commessa. La registrazione nel primo caso sarà quindi uno scarico dal magazzino e carico su scheda commessa, nel secondo caso vi sarà direttamente un carico sulla scheda di lavorazione.
Nelle schede di lavorazione possono risultare:
1) materie prime, sussidiarie e semilavorati utilizzati per la fabbricazione del bene;
2) mano d’opera diretta;
3) ammortamenti dei beni strumentali impiegati;
4) costi industriali imputabili all’opera; (stipendi tecnici; forza motrice, spese di manutenzione, lavorazioni esterne, etc)
5) qualsiasi altro costo imputabile all’opera (provvigioni, viaggi, trasporto, etc.)
Non vanno fatte rientrare le spese generali e/o amministrative che non attengono specificatamente la produzione.
Le modalità di tenuta possono essere sostanzialmente di due tipi, o una scheda per ogni commessa con il riporto di tutte le voci di costo, oppure tante schede quante sono le voci di costo per ogni commessa. Nelle schede di lavorazione devono essere annotati i costi dei materiali e degli altri beni incorporati suddividendo i costi sostenuti in modo specifico per la commessa dai costi relativi a beni prelevati dal magazzino.
Una appropriata gestione di dette schede di lavorazione, porterà più di un vantaggio.
• Valorizzazione delle rimanenze – a fine esercizio si avrà una agevole valorizzazione “a costi specifici” del lavoro eseguito sino a quel momento;
• Accessi fiscali – possibilità di dare riscontro in caso di verifiche fiscali, dell’ammontare e della natura dei costi sostenuti per la realizzazione di quel determinato bene;
• Analisi gestionale – se le rilevazioni contabili sono opportunamente organizzate, possibilità di valutare l’efficienza della propria struttura, anche rispetto alle aree di intervento intermedie (progettuale, produttiva e commerciale) avendo immediatamente riscontro delle incidenze dei vari costi sostenuti e dei livelli di marginalità conseguiti.