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Fiscalità

reverse charge e split payment

16 Gennaio 2015

La legge di stabilità 2015, c. 629-633, ha introdotto diversi nuovi adempimenti che interessano anche l’area fiscale. In questo documento affrontiamo due argomenti: l’allargamento dell’area interessata da reverse charge e nuove modalità di liquidazione dell’Iva addebitata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

REVERSE CHARGE
Per dare più ampio recepimento alla direttiva 2006/112/CE è introdotta nel sesto comma dell’articolo 17 del decreto IVA, la lettera a-ter), che assoggetta al regime dell’inversione contabile le prestazioni di servizi di pulizia e di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.
Le nuove operazioni interessate dall’inversione contabile riguardano le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici, queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio (i lavori di completamento di un macchinario, per esempio, non vanno fatturati in reverse charge).
Per tali prestazioni di servizi, il sistema dell’inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svol-gono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

SPLIT PAYMENT
Viene aggiunto al DPR 633/72, l’articolo 17-ter relativo alle prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici (Stato, organi dello Stato, enti pubblici territoriali, consorzi tra enti pubblici, camere di commercio, istituti universitari, azienda sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza) quali soggetti non debitori dell’imposta sul valore aggiunto.
Dal 1° gennaio 2015, per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di tali soggetti della P.A., la relativa imposta è in ogni caso versata dagli Enti medesimi, attuando una peculiare tipologia di “split payment” in base al quale verrebbe accreditato al fornitore del bene o del servizio il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell’IVA indicata in fattura.
Le modalità di compilazione della fattura, a differenza del metodo del Reverse charge, non divergono dalla consuetudine, dovendo comunque esporre oltre all’imponibile, il valore dell’imposta sul valore aggiunto.


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