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Fiscalità

REATI TRIBUTARI – brevi spunti

16 Settembre 2016

REATI TRIBUTARI – brevi spunti sui rischi di generare delitto di riciclaggio e di autoriciclaggio.

CODICE PENALE  art. 648-bis. Riciclaggio

Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Dalla giurisprudenza emerge che integra il reato di riciclaggio, il compimento di operazioni volte a rendere difficoltoso o ad impedire l’accertamento circa la provenienza di denaro o altre utilità, ad esempio mediante ripetuti prelevamenti o trasferimenti di fondi in seguito a precedenti versamenti di denaro di provenienza illecita, oppure il trasferimento di denaro di fonte delittuosa da un conto corrente ad un altro intestato ad altri soggetti e aperto presso altri istituti di credito.

Affinchè si parli di riciclaggio è necessario il coinvolgimento di soggetti terzi, consapevoli della provenienza delittuosa di tali utilità. Consapevolezza che può essere anche solo “desumibile”, secondo rigida giurisprudenza, dalle circostanze di fatto dell’azione.

Una delle ipotesi più frequenti è quella del contribuente che, dopo aver evaso commettendo un delitto previsto dal decreto legislativo 74/2000 (fatture false, sottrazione fraudolenta per fondi c, dichiarazione infedele, ecc) trasferisce o investe attraverso altre persone consapevoli della provenienza di tali importi.

Per perseguire l’illecito può bastare un solo frammento della condotta in Italia, infatti per far scattare la giurisdizione italiana nei reati di riciclaggio, in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta.

Da qui la perseguibilità in Italia, ad esempio, di investimenti in banche estere di somme provenienti da violazioni fiscali commesse in Italia.

 

CODICE PENALE art. 648-ter. Autoriciclaggio, (in vigore dal 01/01/2015)

Chiunque, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Nell’autoriciclaggio quindi, è lo stesso soggetto che ha commesso il delitto principale a trasferire, investire, impiegare beni o utilità, a condizione che ostacoli «concretamente» l’identificazione della loro provenienza.

Diversamente dal riciclaggio, in presenza di evasione il contribuente commettendo un delitto previsto dal Dlgs 74/2000 (fatture false, sottrazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omesso versamento, eccetera), trasferisce, investe o impiega in attività economiche, finanziarie, il denaro o gli altri beni provenienti dall’illecito tributario

E’ necessario specificare che è stato posto un vincolo al possibile rilievo del delitto di autoriciclaggio, ovvero deve essere stato posto un OSTACOLO CONCRETO alla identificazione della provenienza del denaro o altri beni.


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