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Fiscalità

Premi assicurativi per amministratori e dipendenti

21 Dicembre 2015

Secondo il codice civile l’assicurazione è il contratto col quale l’assicurato, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il presente contributo ha l’intento di approfondire le varie modalità di trattamento fiscale di alcune tipologie contrattuali che prevedono premi assicurativi per la copertura di specifici rischi che si possono verificare in capo agli amministratori o ai dipendenti. Ha altresì lo scopo per una ulteriore riflessione sulla opportunità per l’azienda di coprirsi dai rischi elencati.

Il principio cardine che fa da spartiacque tra deducibilità ed indeducibilità fiscale è definire se il contratto di assicurazione è stipulato nell’interesse della società oppure nell’interesse dell’amministratore o dipendente.

Le tipologie di rischio che interessano il datore di lavoro possono essere:

ASSICURAZIONE INFORTUNI/MORTE RESPONSABILITA’ CIVILE CASO VITA CASO MORTE KEY MAN

Assicurazione contro gli infortuni/morte per motivi professionali

La polizza assicurativa con cui il datore si assicura contro il rischio di infortunio/morte dell’amm/dipendente per motivi professionali, ha il fine di tutelare il datore medesimo contro il rischio di un eventuale richiesta di risarcimento danni da parte dell’amministratore, o dai suoi eredi, per danni subiti nell’esercizio delle sue funzioni. In questo caso l’interesse prevalente è del datore di lavoro.

Ipotesi – forma contrattuale dell’assicurazione:

CONTRAENTE società che sostiene le spese
ASSICURATO amministratore o dipendente
BENEFICIARIO società

Se il rischio garantito è strettamente inerente allo svolgimento dell’incarico, il costo del premio è deducibile, (art. 109 TUIR) secondo il principio di competenza, e non rappresenta compenso imponibile in capo all’ammin/dipendente.

LA PROSECUZIONE DELL’ARGOMENTO SARA’ PUBBLICATO NELL’AREA RISERVATA


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