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Fiscalità

Modalità operative acquisto carburanti dal 01/07/2018

06 Luglio 2018

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 il Decreto Legge n. 79 che stabilisce la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per motori ad uso autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione.

Ciò significa che la restante filiera delle cessioni di benzina e gasolio (contratti di netting, grossisti, ecc.) dal 1° luglio 2018 saranno oggetto di obbligo di fatturazione elettronica. Non sono state comprese nella proroga anche le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell’appaltatore principale (solo il primo livello) nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pubblica Amministrazione.

Si rammenta, inoltre, che dal 1° luglio 2018 dovrà essere comunque garantita da parte dei soggetti passivi IVA la tracciabilità dei pagamenti per l’acquisto di carburanti per autotrazione, per la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo.

Il contribuente, per ciò che riguarda l’acquisto di carburanti, potrà trovarsi in uno di questi 4 casi:

Caso 1 – il professionista o l’impresa si presenta alla pompa di benzina in orario di apertura con la presenza del gestore e chiedono al gestore l’erogazione della benzina con lo scopo di ottenere i relativi benefici fiscali. La norma allo stato attuale non gli consente di chiedere la fattura (anche se sul punto si ritiene che la disposizione è stata superata dal nuovo assetto globale, sul punto però si attende un chiarimento dell’Agenzia). Pertanto, allo stato attuale per ottenere la deduzione, ai fini delle imposte dirette o ai fini Iva, si ritiene che il contribuente debba presentare la carta carburante e far apporre la firma e il timbro dal gestore, ma non basta: è costretto a pagare con un mezzo tracciabile suo (carta di credito, di debito o pagamento da smartphone ecc.) oppure intestato all’impresa o al professionista ovvero anche intestato al soggetto che fa il rifornimento ma che deve avere con l’impresa o il professionista un rapporto di lavoro in essere (in questo ultimo caso il rimborso va fatto con mezzo tracciabile);

 

Caso 2 – il professionista o l’impresa si presenta alla pompa di benzina in un orario in cui funziona solo il self service con lo scopo di ottenere i relativi benefici fiscali. La norma allo stato attuale gli consente di chiedere la fattura differita portando al gestore lo scontrino che gli rilascia il distributore automatico ovvero, se il self service è predisposto può attraverso un lettore ottico del distributore automatico fornire i suoi dati fiscali (utilizzando anche il QRcode rilasciato dall’Agenzia delle Entrate). Comunque, per ottenere tutti i benefici fiscali è costretto a pagare con un mezzo tracciabile (carta di credito, di debito o pagamento da smartphone ecc.), intestato alla impresa o al professionista ovvero anche intestato al soggetto che fa il rifornimento ma che deve avere con l’impresa o il professionista un rapporto di lavoro in essere (in questo ultimo caso il rimborso al dipendente va fatto con mezzo tracciabile);

 

Caso 3 – il professionista o l’impresa hanno stipulato un contratto di netting con la compagnia petrolifera ovvero un contratto di servizi con un provider. In questo caso qualunque sia l’orario in cui viene fatto il rifornimento (in presenza o meno del gestore) dovrà utilizzare la carta che gli è stata rilasciata dalla compagnia petrolifera ovvero dal provider. A seconda delle carte gli richiederà di inserire il numero dei chilometri. Il contribuente riceverà a fine mese una fattura (con ogni probabilità elettronica) con tutti i dettagli dei rifornimenti direttamente dal fornitore del servizio e non dal gestore e provvederà a regolarla, ovviamente con un mezzo di pagamento tracciabile).

 

Caso 4 – il dipendente del professionista o dell’impresa, non in possesso di un contratto di netting, fa il rifornimento durante una trasferta. In questo caso seguendo una delle ipotesi precedenti (caso 1 o 2), il dipendente deve pagare con un mezzo di pagamento tracciabile e il rimborso da parte del datore di lavoro dovrà avvenire sempre in modo tracciabile.


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