Chiudi
Fiscalità

legge stabilità 2015 – info preventive

18 Novembre 2014

Nel corso del Consiglio dei Ministri del 15.10.2014 il Governo ha approvato il testo del disegno di legge “Stabilità 2015”, (versione aggiornata al 21.10.2014) inviato al Parlamento per l’approvazione, di cui si sintetizzano gli argomenti di maggior rilievo.
Si precisa che si tratta di un disegno di legge i cui contenuti possono essere oggetto di ampie modifiche e revisioni e che entrerà in vigore solo con la definitiva approvazione da parte del Parlamento, prevista entro il mese di Dicembre 2014.
T.F.R. in busta paga
• In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1.03.2015 al 30.06.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono chiedere al datore di lavoro medesimo di percepire la quota maturanda del Tfr tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota come parte integrativa della retribuzione.
La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.
La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30.06.2018.

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
• A tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019, è attribuito un credito di imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.
• Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% nel caso di sostenimento di spese relative a contratti di ricerca stipulati con università ed enti di ricerca, ovvero per personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo in possesso di specifici requisiti.

Regime fiscale agevolato
• Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 è istituito un nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che sostituirà gli attuali regime dei minimi, regime delle nuove iniziative produttive e regime superagevolato.
• I contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr n. 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Tuttavia, per le operazioni per le quali tali contribuenti risultino debitori dell’Iva (per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie), emettono la fattura o la integrano e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
• Tali soggetti determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata in un allegato alla legge di Stabilità 2015, diversificata in base al codice Ateco. Sul reddito si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap.
• Si deducono dal reddito i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori, si deducono dal reddito.
• In presenza di specifici requisiti, al fine di favorire l’avvio di nuove attività, il reddito determinato è ridotto di 1/3 per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i 2 successivi.

Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato
• Ai datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1.01.2015 e stipulati non oltre il 31.12.2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
• L’esonero non spetta per le assunzioni relative a lavoratori che, nei 6 mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
• L’esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015.


Condividi