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Fiscalità

Legge di bilancio 2022

10 Gennaio 2022
Premessa

Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bi­lancio 2022), in vigore dall’1.1.2022.

Principali novità in materia fiscale e agevola­ti­va

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022. In tema di bonus edilizi, verrà predisposta un’apposita circolare.

Riforma dell’IRPEF

Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:

Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

segue

Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

In particolare:

Rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali

Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’av­viamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Beni diversi dai marchi e dall’avviamento

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’im-presa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

Detrazione IRPEF per i giovani inquilini

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del con­tratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

Ambito soggettivo

L’agevolazione riguarda i giovani:

Durata e condizioni

Dall’1.1.2022, la detrazione spetta:

Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.

Determinazione della detrazione

Dall’1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:

La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare lo­cata è adibita ad abitazione principale.

Cartelle di pagamento – Posticipazione dei termini di pagamento

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.

Agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale – Recupero

Ove non ci sia una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni previste dalla legi­slazione emergenziale avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

Trovano applicazione i poteri in materia di imposte sui redditi e IVA.

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di sog­get­ti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Accesso al fondo di garanzia per la prima casa

È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.

Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio

Segue

Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall’1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:

Misure per il sostegno al credito delle imprese

Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.

Fondo di Garanzia PMI

È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).

Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

Garanzia SACE

Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).

Garanzia green

Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.

Legge Sabatini Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

Bonus TV Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l’acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.

Incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli

Sono estesi e rifinanziati per il 2022 gli incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli (riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500,00 euro e contributo pari al 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA, all’im­posta di bollo e all’IPT).

Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”)

È prorogato al 31.12.2022 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui pri­ma casa per:

Fino al 31.12.2022 è consentito l’accesso al Fondo anche per:

Nuovo importo finanziabile con microcredito

È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:

Le disposizioni attuative, nell’individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.

Credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.


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