Jobs act le ultime novita’ in materia di contratti di lavoro
CO.CO.CO E CO.CO.PRO.
A decorrere dal 25.06.2015 non è più ammessa la stipula di nuovi contratti di collaborazione a progetto, la relativa disciplina rimane applicabile, in via transitoria, ai soli contratti in essere fino alla loro naturale scadenza.
Rimane possibile instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che dovranno comunque soddisfare i requisiti propri della collaborazione:
- La continuità,
- La coordinazione,
- Il carattere prevalentemente personale della prestazione di lavoro,
- L’assenza di un vincolo di subordinazione del collaboratore nei confronti del committente.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
La riscrittura del comma 2 dell’art. 2549 c.c., esclude la fattispecie dell’associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro da quelle ammissibili, nel caso in cui l’associato risulti essere persona fisica.
Si precisa che i contratti in essere sono legittimi fino alla data di scadenza degli stessi, anche se relativi all’apporto di solo lavoro da parte dell’associato.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
L’articolo 4 del D.Lgs. 81/2015 non contiene più l’elenco di tipologie di lavoro a tempo parziale (tempo parziale di tipo orizzontale – verticale e misto), pertanto si considera a tempo parziale il rapporto di lavoro con orario inferiore a quello normale fissato dalla contrattazione collettiva.
Si conferma l’obbligo di stipula del contratto di lavoro part-time in forma scritta, che dovrà contenere la durata della prestazione e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
L’art. 6 conferma la possibilità del datore di lavoro di richiedere al lavoratore part-time lo svolgimento di prestazioni supplementari o straordinarie.
Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato ma entro il limite orario previsto per il tempo pieno.
Per lavoro straordinario è inteso quello svolto oltre l’orario normale di lavoro (40 ore settimanali o orario previsto da CCNL), ma nei limiti previsti dalla Legge.
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
- Limite quantitativo rimane invariata la percentuale pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
- Sanzione in caso di assunzione in violazione dei limiti quantitativi:
20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese se il numero di lavoratori assunti in violazione della soglia percentuale non è superiore a uno;
50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese se il numero di lavoratori assunti in violazione della soglia percentuale è superiore a uno.
- Durata massima in caso di successione di contratti a termine tra le stesse parti, 36 mesi, ma con riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
- Proroghe: cinque, previste nell’arco della durata massima dei 36 mesi, il contratto va considerato a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
- Divieto assunzioni a termine nelle unità produttive nelle quali si è proceduto a licenziamenti collettivi nei 6 mesi antecedenti l’assunzione.
- Esercizio del diritto di precedenza, subordinato alla condizione che la manifestazione della volontà in tal senso venga espressa dal lavoratore per iscritto.
- Eliminazione dell’obbligo di fornire al lavoratore a tempo determinato una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Il contratto di apprendistato è suddiviso in tre tipologie:
A – Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
B – Apprendistato professionalizzante;
C – Apprendistato di alta formazione e di ricerca.
E’ stata modificata la denominazione della prima tipologia, mentre la seconda tipologia viene esclusivamente denominata “apprendistato professionalizzante”.
L’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, integra organicamente in un sistema duale, formazione e lavoro per l’occupazione dei giovani con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Il nuovo testo normativo non apporta nessuna modifica significativa alla Legge previgente, si conferma che il contratto può essere stipulato con soggetti con più di 55 anni o con meno di 24 anni di età, rimane, inoltre in essere la possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente, in assenza di contrattazione collettiva, facendo riferimento alle attività previste dal Regio Decreto 2657/1923.
LAVORO ACCESSORIO
Gli articoli da 48 a 50 del D.Lgs.81/2015 cambiano completamente la disciplina del lavoro accessorio, apportando le seguenti novità:
- Aumento dei limiti di compensi percepibili dal lavoratore dalla totalità dei committenti, che viene innalzato, dal 25 giugno 2015, ad euro 7.000 annui.
- La stabilizzazione della possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali di prestare lavoro accessorio, nel limite di 3.000 euro annui.
- La modifica delle procedure di acquisto dei buoni lavoro, che potrà avvenire solo in modalità telematiche (tabaccai autorizzati, e sito ufficiale INPS)
- Introduzione di una comunicazione obbligatoria preventiva alla DTL competente, il nuovo adempimento andrà a sostituire la comunicazione che si effettua all’INPS, che rimarrà in vigore fino all’emanazione di nuove direttive.