Decreto Dignità – Dl 87-2018
Di cosa si tratta…
In data 13 luglio 2018 il Governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 12 luglio 2018, n.87, noto come Decreto Dignità.
Tale decreto entra in vigore a far data dal 14 luglio 2018.
Le novità…
Contratti di lavoro a tempo determinato
Il decreto legge intitolato alla “dignità dei lavoratori e delle imprese” contiene alcune modifiche ad uno dei decreti del Jobs Act (n.81 del 2015), al fine di limitare il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, limitandone l’abuso.
Articolo n.1: contratti a tempo determinato
Le novità in tema di lavoro a tempo determinato si applicano:
- ai contratti a termine stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame,
- ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore.
Il Decreto Dignità stabilisce che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:
- non superiore a 12 mesi nel caso in cui il contratto sia acausale;
- non superiore a 24 mesi nel caso in cui, successivamente ai primi 12 mesi, si riscontri la presenza di una delle seguenti cause:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Oltre alle limitazioni temporali, il dl 87-2018, prevede limitazioni relativamente al numero di proroghe; infatti, da un massimo di 5 proroghe in 36 mesi, si scende ad un massimo di 4 proroghe nel limite temporale di 24 mesi.
Al superamento del limite temporale o del numero di proroghe, il contratto a termine si intende trasformato a tempo indeterminato.
Viene stabilito, inoltre, che l’impugnazione del contratto a termine possa avvenire entro il termine di giorni 180 (anziché 120) dalla cessazione del singolo contratto.
Contribuzione
Articolo n.3: contribuzione dei contratti a termine
Il Decreto in esame provvede inoltre ad aumentare l’aliquota contributiva addizionale dovuta per i contratti di lavoro a tempo determinato.
Precedentemente era prevista una maggiorazione di aliquota pari all’1,40% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali; con il Decreto Dignità si prevede quanto segue:
- stipula del contratto a tempo determinato: contributi Inps con maggiorazione pari all’1,40%;
- prima proroga: maggiorazione pari all’1,90%;
- seconda proroga: maggiorazione pari al 2,40%;
- terza proroga: maggiorazione del 2,90%;
- quarta ed ultima proroga: maggiorazione del 3,40%.
La previsione normativa stabilisce, in buona sostanza, un aumento della percentuale di maggiorazione contributiva dello 0,50 ad ogni possibile proroga.
Lavoro stagionale
Secondo quanto previsto dal Decreto Dignità, qualora un’attività possa intendersi come stagionale, sulla base di quanto individuato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dai Ccnl, i contratti a termine per il lavoro stagionale sono esclusi dai limiti di durata, dall’obbligo di apposizione della causale, dal rispetto degli intervalli in caso di riassunzione e dai limiti numerici.
Somministrazione (lavoro interinale)
Articolo n.2: somministrazione di lavoro
in merito alla somministrazione di lavoro, il Decreto in oggetto, stabilisce che:
- in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato; con l’esclusione delle disposizioni relative al numero complessivo di contratti a tempo determinato ed ai diritti di precedenza.
Licenziamento
Articolo n.3: indennità di licenziamento
Maggiori tutele sono introdotte anche per i casi di licenziamento ove non si ravvisino gli estremi della giusta causa, del giustificato motivo oggettivo o soggettivo.
Il Decreto Dignità stabilisce che in caso si insussistenza del fatto materiale posto a base del licenziamento e nei casi in cui lo stesso non sia assistito dagli estremi necessari, il giudice dichiarerà estinto il rapporto e condannerà il datore di lavoro ad un importo non inferiore a 6 mensilità e non superiore a 36.
Tale previsione si discosta dalla precedente che prevedeva un’indennità non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.