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Economia

Decreto CURA ITALIA- disposizioni varie

20 Marzo 2020

È stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il D.L. 18/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ribattezzato “Cura Italia”, le cui norme hanno effetto a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo Contenuto
Articolo 46 Blocco dei licenziamenti (collettivi e individuali gmo)

A far data dal 17 marzo 2020 non potranno essere avviate, per 60 giorni, le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla data del 16 maggio 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).

Articolo 49 Fondo centrale di garanzia PMI

A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, in deroga alle disposizioni del Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, sono previsti alcuni interventi a supporto degli investimenti garantiti delle PMI.

La garanzia, infatti, è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa viene elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro.

Nel caso di interventi di garanzia diretta viene prevista una percentuale massima di copertura dell’80% dell’ammontare di ogni operazione di finanziamento, nel limite massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

A tal fine sono stanziati, per il 2020, 1,5 miliardi di euro.

Inoltre, in quanto compatibili, le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese agricole e della pesca e, a tal fine, vengono assegnati a Ismea 80 milioni di euro per il 2020.

Articolo 56 Sostegno finanziario alle PMI

Vengono previste, per le PMI come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, aventi sede in Italia e danneggiate dall’epidemia di COVID-19, e comunicazione con allegata autocertificazione di aver subito la riduzione parziale o totale dell’attività, le seguenti misure di sostegno:

a)per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b)            per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Tali misure sono concesse a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

L’ente finanziatore può chiedere telematicamente, con indicazione dell’importo massimo garantito, l’ammissione delle misure di cui sopra, alla garanzia, che ha natura sussidiaria, del Fondo previsto dall’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, senza necessità di valutazione.

Articolo 57 Supporto alla liquidità delle PMI

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti Spa, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza, operanti in settori individuati con successivo D.M., e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.

Articolo 63 Premio ai lavoratori dipendenti

Ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro viene riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese.

L’incentivo viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. A tal fine, i sostituti procederanno al riconoscimento tramite compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Articolo 66 Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19, è riconosciuto:

alle persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro;

ai soggetti titolari di un reddito di impresa, ai sensi di quanto previsto all’articolo 27, L. 133/1999 (c.d. Legge Visco) la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni.

Per le erogazioni in natura si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, D.M. 28 novembre 2019.

Articolo 106 Deroghe per l’approvazione dei bilanci

In deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, cod. civ., o da previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e non più 120 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti infrannuali, per i quali il termine ordinario di convocazione scadrebbe comunque entro il 31 luglio.


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