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Economia

codice della strada – auto aziendale

10 Ottobre 2014

Abbiamo già dato notizia circa l’argomento in oggetto nello scorso anno, ma ritorniamo sull’argomento poiché gli obblighi che andiamo ad elencare, diverranno operativi dal PROSSIMO 3 NOVEMBRE, e solo da quel giorno scatteranno le sanzioni di €uro 705, e ritiro della carta di circolazione.
Con la riforma del Codice della Strada, diviene obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un autoveicolo, ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni.
Diviene altresì obbligatorio per l’intestatario, la registrazione delle variazioni del nome dell’intestatario stesso (per le persone fisiche le generalità, per le persone giuridiche la denominazione).
Tempistica – Gli obblighi scatteranno solo per quegli atti posti in essere dal 3 novembre. Chi usa già un veicolo non proprio non ha tale obbligo, ma potrà comunque effettuare la registrazione.
La procedure è sospesa, in attesa di nuove disposizioni per:
– attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo (iscritti al Ren o all’Albo autotrasportatori);
– attività taxi o noleggio con conducente;
– coloro che sono dotati di licenza in conto proprio e dell’autorizzazione per autobus.
ATTENZIONE – se gli obblighi scatteranno per gli atti posti in essere dal 3 novembre, bisogna chiedersi come provare che i citati atti vennero posti in essere in data precedente? Nel caso non vi sia documentazione a supporto, un suggerimento potrebbe essere quello di predisporre un contratto (comodato) di assegnazione all’utilizzo, preoccupandosi di dare a tale documento data certa, (P.E.C. o raccomandata senza busta o timbro postale, o altro).
Veicoli aziendali – Nel caso di comodato di veicoli aziendali (ai dipendenti assegnatari a titolo gratuito), il nome dell’utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione, la ricevuta va conservata dall’azienda.
Se le registrazioni riguardano una “flotta aziendale” si può fare una istanza cumulativa (una sola marca da bollo), ma aggiornando le carte di circolazione una per una.
Soggetti privati – la normativa vale anche per i privati con esclusione per i familiari conviventi. Se il familiare che utilizza di fatto il mezzo è convivente con l’intestatario allora non è tenuto ad alcuna comunicazione, ma se manca il requisito della convivenza (per esempio: un figlio che vive fuori) allora l’obbligo ricade anche se il proprietario è un parente stretto.
Chi è tenuto a fare la comunicazione? L’obbligo di registrare la disponibilità del mezzo, non ricade sul proprietario, ma sull’utilizzatore (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario, eredi, utilizzatore con contratto di rent to buy). Tuttavia, è possibile che a svolgere la pratica sia l’intestatario, purché abbia una delega conferitagli dall’utilizzatore. L’obbligo di registrazione riguarda, in generale, autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: tra questi ultimi, vi rientrano anche quelli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonostante non siano compresi tra i beni mobili registrati.


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