Acquisto prima casa nuove agevolazioni
La legge di Stabilità 2016, ha portato qualche positiva novità anche nell’ambito dell’area “prima casa”.
ACQUISTO – sino al 31 dicembre scorso, si ricorda che per poter acquistare una abitazione con l’agevolazione prima casa dovevano sussistere i seguenti requisiti:
1) non avere altro immobile a destinazione abitativa nello stesso Comune ove si intendeva procedere all’acquisto;
2) non essere proprietario di altra casa in tutto il territorio nazionale, acquistata con l’agevolazione prima casa.
Quindi:
– se un soggetto, proprietario di una casa nel Comune XX, avesse voluto acquistare una casa nel medesimo Comune XX, non poteva godere dell’agevolazione, senza aver prima venduto la casa posseduta.
– se un soggetto proprietario di casa Comune XX, avesse voluto acquistare una casa in un Comune diverso da XX, poteva godere dell’agevolazione “prima casa” solo se la casa del Comune XX fosse stata acquistata senza agevolazione, oppure se acquistata con agevolazione avrebbe dovuto prima venderla e poi procedere all’acquisto della nuova casa utilizzando l’agevolazione.
A queste disposizioni, non viene aggiunta una nuova fattispecie, ma si consente al contribuente una maggior elasticità nel comportamento del contribuente a far data dal 1° gennaio 2016.
Con la legge di stabilità 2016, viene ora previsto che un soggetto proprietario di casa di abitazione, ovunque acquistata, con l’agevolazione “prima casa”, può procedere all’acquisto di una nuova “prima casa” a condizione di alienare la precedente entro un anno dalla data dell’atto di acquisto della nuova casa.
Il legislatore ha voluto agevolare coloro che intendessero, per vari motivi, sostituire la casa acquistata con i benefici della prima casa. Non è cambiato invece nulla per coloro che sono proprietari di una casa nel Comune XX, acquistata senza agevolazione, e che intendessero acquistare una ulteriore casa nel medesimo Comune. In tal caso devono comunque procedere all’alienazione della casa posseduta prima dell’acquisto nella nuova.
RIEPILOGO:
CASISTICA DAL 1° GENNAIO 2016
– casa di proprietà acquistata con beneficio “prima casa” e ubicata nello stesso Comune della casa oggetto di nuovo acquisto: Agevolazione usufruibile se si cede la prima casa in data antecedente, o entro una anno dall’acquisto della nuova
– casa di proprietà acquistata con beneficio prima casa in Comune diverso da quello ove è ubicata la nuova prima casa da acquistare: Agevolazione usufruibile se si cede la prima casa in data antecedente, o entro una anno dall’acquisto della nuova
– casa di proprietà acquisita SENZA bonus “prima casa” ubicata nello stesso Comune della casa in acquisizione: Non spetta l’agevolazione “prima casa”, salvo l’alienazione prima del nuovo acquisto
– casa di proprietà acquistata SENZA bonus “prima casa” ubicata in Comune diverso da quello della casa in acquisizione: Agevolazione sempre usufruibile
Tra le ipotesi sopra elencate, nel caso in cui al contribuente sia consentito di vendere la prima casa entro un anno dall’acquisizione della nuova, è riconosciuto comunque il credito d’imposta pari all’importo delle imposte pagate in sede di acquisto della casa originaria, sino a concorrenza del carico impositivo relativo al nuovo acquisto.
LEASING
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 è stata aggiunta dalla legge di Stabilità, una nuova tipologia di spesa detraibile dall’Irpef al 19%. La detrazione riguarda l’acquisto o la costruzione, tramite contratto di leasing (canoni e oneri accessori per un importo non superiore a 8mila euro e riscatto per un importo non superiore a 20mila euro), di abitazioni da parte di giovani, con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo entro i 55mila euro che non siano già proprietari di altri immobili a destinazione abitativa. Deduzioni ridotte alla metà per coloro che hanno 35 anni o più.
IMPOSTE INDIRETTE – il quadro relativo alle imposte indirette sulla compravendita, viene così riassunto:
IVA IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA IPOTECARIA, CATASTALE e BOLLO
– Acquisto imponibile IVA: IVA: 4% sul prezzo / IMPOSTA DI REGISTRO: zero / IMPOSTA IPOTECARIA,CATASTALE E BOLLO: 920
– Acquisto soggetto a imp di registro: IVA: zero / IMPOSTA DI REGISTRO: 2% sul valore catastale / IMPOSTA IPOTECARIA, CATASTALE E BOLLO: 100
– Acquisto soggetto a imp. di registro con contratto di leasing: IVA zero / IMPOSTA DI REGISTRO 1,5% da chiarire se sul valore catastale o sul prezzo / IMPOSTA IPOTECARIA, CATASTALE E BOLLO: 100
ALTRE AGEVOLAZIONI
Dal 1° gennaio 2016, le persone fisiche possono detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata per l’acquisto, fatto entro il 31 dicembre 2016, da un’impresa costruttrice di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B. Non è richiesta la destinazione ad abitazione principale. La detrazione è usufruibile in 10 anni.