Chiudi
Fiscalità

Sanatoria errori formali

20 Maggio 2019

In data 15 Marzo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il provvedimento attuativo dell’art. 9 del DL 119/2018, inerente, a sua volta, alla regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) al 19 dicembre 2018.
Rientrano nella sanatoria anche le violazioni oggetto di contenzioso, purchè alla data della regolarizzazione (leggasi pagamento della prima rata delle somme dovute per la medesima) non si sia ancora formato il giudicato.

Esaminando in modo complessivo il provvedimento, emerge che l’ambito applicativo della regolarizzazione è molto vasto.
In base all’art. 9 comma 1 del DL 119/2018, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tributi”.

Nel punto 1 si afferma che sono incluse le violazioni commesse non solo dal contribuente, ma anche dal sostituto d’imposta, dall’intermediario o da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, “anche solo di comunicazione di dati”, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta.

Deve sempre trattarsi di violazioni formali inerenti a imposte sui redditi, IVA e IRAP. Questo aspetto, su cui ritorneremo, potrà causare problemi interpretativi su alcuni obblighi comunicativi, come ad esempio quelli in capo agli intermediari finanziari (sono o non sono connessi alle imposte sui redditi e all’IVA?).

Sono, per legge, escluse le violazioni sul quadro RW e inerenti alla voluntary disclosure.

Leggendo il punto 1.2 emerge un aspetto molto importante: “Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente”.
Allora, non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che possono essere sanate con appena 200 euro per periodo d’imposta le seguenti violazioni: l’omessa regolarizzazione del cessionario ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 (sanzione pari al 100% dell’imposta), le sanzioni sull’omessa o irregolare inversione contabile ex art. 6 commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 del DLgs. 471/97 (queste, peraltro, sono espressamente incluse nelle motivazioni del provvedimento, che fa riferimento all’errata inversione contabile), l’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, nella misura in cui siano sussistenti i requisiti per la medesima (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97) e così via.

Passando agli obblighi comunicativi, non dovrebbero sorgere dubbi sulla possibilità di sanare le omissioni riguardanti la comunicazione delle liquidazioni IVA, dei dati delle fatture, nonché quelle inerenti al vecchio spesometro. Ancora, sono dentro le omesse indicazioni dei costi black list, così come l’omessa indicazione delle minusvalenze.
Lo stesso deve dirsi per le violazioni commesse dagli intermediari abilitati in merito all’omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali, di cui all’art. 7-bis del DLgs. 241/97.

Ampia disponibilità alla rimozione dell’errore

In ugual misura, rientrano le violazioni sulla dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività ai fini IVA.
Affinché la sanatoria sia valida, è però necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.
Il provvedimento attribuisce agli uffici delle Entrate ampia disponibilità a rimediare a comportamenti tenuti dal contribuente in buona fede, che abbia difficoltà a rimuovere l’errore.

Nelle ipotesi, ad esempio inversione contabile erroneamente assolta, in cui la regolarizzazione non è possibile o “necessaria”, essa non è imprescindibile (quando non è necessaria è un argomento da ponderare comunque con attenzione).

La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020, e, se per giustificato motivo, non è avvenuta (ad esempio, ipotizziamo noi, problemi di software che rendono impossibile la rieffettuazione della comunicazione), la regolarizzazione ha effetto se la rimozione viene poi effettuata entro un termine indicato dall’Ufficio, non inferiore a trenta giorni.


Condividi