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Fiscalità

reverse charge – chiarimenti

08 Aprile 2015

La non esaustiva normativa che ha esteso il meccanismo dell’inversione contabile, ha avuto recentemente una integrazione interpretativa a mezzo della circolare 14/E in cui viene sostanzialmente chiarito che:
per individuare le prestazioni soggette a reverse charge bisogna fare riferimento alla loro NATURA, senza tener conto dell’attività normalmente svolta dal prestatore. Il rinvio ai codici Ateco, quindi è rivolto ad individuare in senso oggettivo la tipologia della prestazione e non quella del prestatore.
L’Agenzia fornisce un elenco di codici di attività rilevanti ai fini del reverse charge; se un servizio rientra in uno di questi codici, allora si applica il reverse a prescindere dal codice di attività del prestatore.
E’ bene sottolineare che le prestazioni elencate per poter rientrare nel reverse devono essere relative ad edifici.
Restano escluse dal reverse le cessioni di beni con posa in opera (tipo la fornitura di serramenti con posa in opera).
L’agenzia ha avuto modo di affermare, nella circolare, che rientrano nella norma anche le manutenzioni e riparazioni ordinarie o straordinarie nell’ambito dell’impiantistica e del completamento di edifici. (impianti elettrici, elettronici, idraulici, imbianchini, etc.). Tali interventi rientrano anche se eseguiti su fabbricati esistenti e non solo su quelli in corso di costruzione.
CONSIDERATA L’INCERTEZZA DELLA NORMA, LA CIRCOLARE n° 14/E (27 marzo 2015) PREVEDE CHE, NEL RISPETTO DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE, NON SARANNO APPLICATE SANZIONI PER EVENTUALI COMPORTAMENTI NON CONFORMI POSTI IN ESSERE DAI CONTRIBUENTI PRIMA DELL’EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE STESSA.
PRESTAZIONI RILEVANTI: L’Agenzia individua puntualmente i codici attività le cuI prestazioni rientrano nel R.C.. I riferimenti alla tabella Ateco 2007 servono ad individuare le prestazioni da assoggettare a R.C., e non ai codici attività dei prestatori. Il R.C. si applica anche agli appalti.
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI: Rientrano nella norma anche le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti relativi ad edifici. Nei servizi di completamento rientrano anche interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e lavori su edifici in costruzione
EDIFICI: Con il termine edifici si fa riferimento ai fabbricati. Non rientrano, ad esempio, le prestazioni relative al suolo, parcheggi, piscine e giardinaggio.
UNICO CONTRATTO: In caso di un unico contratto, con prestazioni soggette alla lettera a-ter e non, non si applica la regola della loro suddivisione.


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