Modifiche al regime penale tributario
In data 22 ottobre è entrato in vigore il D.Lgs. 158/2015 portante interessanti novità, tra cui l’introduzione di nuove e più alte soglie rilevanti ai fini penali nell’ambito dei reati tributari. Pertanto i delitti precedentemente previsti, scatteranno ora con il superamento di importi più elevati.
Possono beneficiare, delle più alte soglie di punibilità, anche coloro i quali hanno commesso la violazione in questi anni. Infatti il codice penale dispone che può essere punito per un fatto che, secondo la legge non costituisce reato.
Per una maggiore informazione sui nuovi limiti rispetto al passato, si espone il seguente quadro di sintesi:
TIPOLOGIA REATI | fino al 21/10/15 | dal 22/10/15 |
Dichiarazione infedele imposte dirette e/o Iva |
Reclusione da 1 a 3 anni al superamento di €uro 50.000 di imposta evasa |
NON E’ REATO se l’imposta evasa è inferiore o uguale ad €uro 150.000 |
Dichiarazione infedele imposte dirette e/o Iva basata su costi indeducibili, ma esistenti |
Reclusione da 1 a 3 anni al superamento di €uro 50.000 di imposta evasa |
NON E’ REATO per qualunque importo |
Omessa presentazione della dichiarazione imposte Dirette e/o Iva |
Reclusione da 1 a 3 anni al superamento di €uro 30.000 di imposta evasa |
NON E’ REATO se l’imposta evasa non supera €uro 50.000 |
Dichiarazione infedele e omesse presentazioni imposte dirette e/o Iva con integrale pagamento di quanto dovuto a seguito di ravvedimento operoso o presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo, prima che l’autore ne abbia avuto formale conoscenza del controllo |
Riduzione ad 1/3 della pena |
NON E’ REATO anche se l’imposta evasa è superiore alle nuove soglie |
Omesso versamento delle ritenute |
Reclusione da 6 a 24 mesi al superamento di €uro 50.000 |
NON E’ REATO per omesso versamento di ritenute sino ad €uro 150.000 |
Omesso versamento di Iva |
Reclusione da 6 a 24 mesi al superamento di €uro 50.000 |
NON E’ REATO per omesso versamento Iva sino ad €uro 150.000 |
Indebite compensazioni |
Reclusione da 6 a 24 mesi al superamento di €uro 50.000 |
NON E’ REATO per indebite compensazioni sino ad €uro 150.000 |
Omessi versamenti e indebite compensazioni (salvo crediti Inesistenti) se versati all’erario prima dell’apertura del dibattimento |
Riduzione ad 1/3 della pena |
NON E’ REATO anche se l’importo è superiore alle nuove soglie |