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Economia

Fatture false – concorso in colpevolezza

03 Giugno 2019

La Sezione Penale della Corte di Cassazione, (sentenza 7.05.2019, n. 19213), giunge alla conferma della dichiarazione di colpevolezza per concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della dipendente di un imprenditore, responsabile in prima persona dei fatti oggetto di incriminazione.

Non hanno trovato accoglimento le istanze difensive in base alle quali veniva affermato che la dipendente si era limitata alla compilazione dei documenti oggetto di rilevanza penale; che tale azione fosse da assumere come diretta conseguenza volta all’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro.

Riguardo a tale ultimo aspetto, la difesa della dipendente obiettava come alla propria assistita non potesse essere in alcun modo contestato, neanche a titolo di concorso, il reato di emissione di fatture false (ex art. 8 cit.) per evidente mancanza dell’elemento soggettivo, concretamente richiesto in ordine al reato di cui si discorre, non essendo configurabile a suo carico il contegno soggettivo del dolo specifico di evasione.

Risulta evidente che, anche qualora ci si trovi al cospetto della fattispecie oggetto di contestazione, ben può configurarsi un concorso connotato da mero dolo generico (come nel caso specifico), stante nella consapevolezza delle finalità perseguite dal correo.
Ciò non vuol dire che ogni dipendente corra sempre il rischio di essere chiamato a rispondere penalmente per la condotta delittuosa del proprio datore di lavoro reo di frode fiscale, per il solo fatto di avere compilato un documento, o per aver effettuato operazioni contabili, in quanto ciò che rileva è la consapevolezza di esser effettivo partecipe nell’attuazione del fine (l’evasione d’imposta) preso in considerazione della norma penale.

In base a questa pronuncia, si può quindi concludere che nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8, insieme al soggetto/imprenditore emittente, possono considerarsi altrettanto responsabili anche altre persone che hanno prestato un consapevole contributo causale alla commissione del reato, per esempio un dipendente dell’impresa, un contabile o anche un consulente istigatore o ideatore del reato considerato, ecc. Tale conclusione, tuttavia, appare tanto accettabile, in quanto si possa affermare che venga congiuntamente raggiunta la prova del contributo determinante posto in atto da queste figure.


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