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Fiscalità

Emissione fattura contestazioni sulle descrizioni

19 Dicembre 2014

Il decreto Iva non da specifiche sulla compilazione delle fatture, ma indica gli elementi che devono essere contenuti. Tra i più noti che si riportano per memoria nello schema in calce, quello a cui si presta meno attenzione è l’oggetto della prestazione. Per tale espressione si deve intendere la corretta descrizione della NATURA, QUALITA’ e QUANTITA’ dei beni ceduti o delle prestazioni eseguite.
Natura e qualità significa che la descrizione deve essere sufficientemente dettagliate per individuare il bene o il servizio oggetto dell’operazione.
Ad esempio, non è possibile indicare i beni con i soli codici di prodotto utilizzati per il magazzino o limitarsi ad una descrizione generica delle prestazioni effettuate quali “consulenza generica” o “cure odontoiatriche varie”.
E’ consentito l’utilizzo di codici prodotto, se è presente una legenda in calce o sul retro della fattura che consente di risalire alla natura e qualità dei beni.
Il dettaglio delle descrizioni è richiesto dal legislatore per verificarne l’inerenza del costo per l’acquirente, ed anche per verificare la congruità dei prezzi, etc. L’Agenzia delle entrate, non potendo verificare le condizioni di inerenza del costo, potrebbe disconoscere detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo.
Un ulteriore caso di descrizione è il riferimento in fattura ad un elemento esterno (contratto di consulenza, lettera commerciale, un preventivo). Tale documento esterno deve avere certezza nella sua esistenza dandone prova. Una recente sentenza della Cassazione, ha ritenuto falsa una fattura che faceva riferimento ad una consulenza per prestazioni generiche non supportata da alcun contratto.
Gli altri elementi che devono essere presenti in fattura sono:
– data emissione

– numero progressivo

– Ditta denominazione o ragione sociale

– Nome cognome residenza o domicilio del cedente o prestatore

– Numero partita Iva

– Dati del soggetto cessionario o committente

– Corrispettivi e altri dati che determinano la base imponibile, compresi sconti

– L’aliquota Iva

– L’ammontare dell’imposta e dell’imponibile


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