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Economia

Credito imposta per bonifica amianto

19 Aprile 2017

[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column][vc_column_text]L’art 56 della Legge n° 221 del 2015 riconosce un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2016 dai soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Le disposizioni attuative sono state emanate con decreto del Ministero dell’Ambiente il giorno 18 ottobre 2016.

PREMESSA

Con il decreto rubricato “Modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto” sono state appunto fornite le principali indicazioni in riferimento a:

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][vc_column_text]IL DECRETO ATTUATIVO

Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di  concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell’ambiente anche attraverso l’adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Abbiamo appena richiamo le disposizioni normative che hanno istituito il credito d’imposta in commento e riconducibili all’art. 56 della Legge 221/2015, comma 1.

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Oggetto dell’agevolazione sono gli interventi di rimozione e smaltimento, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il beneficio fiscale è esteso anche alle spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Non sono ammissibili al contributo gli interventi di incapsulamento e confinamento.

Possiamo individuare due distinti limiti di spesa entro cui deve rientrare l’intervento:

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

L’effettivo sostenimento della spesa deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, dal commercialista, dal consulente del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

A partire dal 16 novembre e fino al marzo del 2017 le imprese che intendono richiedere il credito d’imposta, ricorrendo alla piattaforma accessibile sul sito www.minambiente.ancitel.it, presentano al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, nella stessa devono essere indicati:

Documenti da allegare alla domanda di accesso:

Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante.

Il credito d’imposta eventualmente riconosciuto, utilizzabile solo in compensazione viene ripartito in tre quote annuali di pari importo e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione; in pratica non si perfeziona alcuna tassazione in capo all’impresa beneficiaria.

La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


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