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Fiscalità

Credito d’imposta per spese di pubblicità

15 Dicembre 2017

L’articolo 57 bis della legge 21 giugno 2017, ha introdotto un credito di imposta sugli investimenti pubblicitari programmati ed effettuati sulla stampa (quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive locali.

Il contributo è determinato sulle spese pubblicitarie incrementative rispetto al periodo d’imposta precedente. Tale contributo è commisurato nella misura del 75% degli investimenti pubblicitari rispetto a tale valore incrementativo, elevato al 90% nel caso di micro-imprese, piccole e medie imprese, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito.

Il Collegato fiscale, ha autorizzato la spesa 12,5 milioni sulle emittenti radio – televisive locali; 30 milioni sono stati destinati agli investimenti sulla stampa, anche online, per gli investimenti pubblicitari da effettuare nel 2018.

Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso si provvede a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

La legge ha demandato a un regolamento di attuazione, in corso di adozione, il compito di disciplinare tutti gli aspetti operativi, comprese le procedure.

Sono ammissibili gli investimenti relativi all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on line, o nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari come le televendite, i servizi pronostici, i giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale o chat – line con servizi a sovraprezzo.

L’incentivo, che potrà essere utilizzato solo in compensazione in base dall’articolo 17 del Dlgs 241/97, non è automatico: gli interessati dovranno presentare la domanda di fruizione con comunicazione telematica su piattaforma delle Entrate, usufruendo di una finestra temporale che dovrebbe essere compresa tra il 1° e il 31 marzo.


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