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Lavoro

Contributi IVS 2017

19 Aprile 2017

L’art. 24, c. 22 D.L. 201/2011 ha previsto che le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps siano incrementate di 0,45 punti percentuali ogni anno, fino a raggiungere il livello del 24%. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2017, sono pari alla misura del 23,55%.Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2017, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. Analogamente, sono confermate, per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a 21 anni, le agevolazioni stabilite dall’art. 1, c. 2 L. 233/1990.

È confermato anche il regime contributivo agevolato ai sensi della L. 190/2014 per il regime forfetario: i soggetti che hanno intrapreso una nuova attività nel 2016 devono comunicare l’adesione entro il 28.02.2017. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31.12.2018. Per effetto di quanto disposto dall’art. 49, c. 1  L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.


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